Art. 7
LEGGE 16 ottobre 1991, n. 321
In vigore dal 17 ott 1991
1. I magistrati capi degli uffici giudiziari sono autorizzati, nell'ambito delle vacanze esistenti nel ruolo organico degli operatori degli uffici notificazioni, esecuzioni e protesti, ad assumere personale straordinario con contratto trimestrale secondo le modalità ed i criteri di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 276.
2. Il potere previsto nel comma 1 può essere esercitato per un periodo massimo di due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Nota all':
- Il D.P.R. n. 276/1971 reca disposizioni sulle
"Assunzioni temporanee di personale presso le
amministrazioni dello Stato".
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