Convenzione›Titolo II
Art. 9
Assicurazione volontaria o facoltativa
In vigore dal 18 ago 1991
Ai fini dell'applicazione e ammissione alla assicurazione volontaria prevista dalla legislazione di uno Stato contraente, i periodi di assicurazione compiuti dal lavoratore in virtù della legislazione di tale Stato, si totalizzano, se necessario, con i periodi di assicurazione compiuti in virtù della legislazione dell'altro Stato contraente, a condizione che non si sovrappongano e che l'interessato possa far valere almeno un anno di assicurazione ai sensi della legislazione del primo Stato.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1991-08-06;260#art-c-9