ConvenzioneTitolo II

Art. 9

Assicurazione volontaria o facoltativa

In vigore dal 18 ago 1991
Ai fini dell'applicazione e ammissione alla assicurazione volontaria prevista dalla legislazione di uno Stato contraente, i periodi di assicurazione compiuti dal lavoratore in virtù della legislazione di tale Stato, si totalizzano, se necessario, con i periodi di assicurazione compiuti in virtù della legislazione dell'altro Stato contraente, a condizione che non si sovrappongano e che l'interessato possa far valere almeno un anno di assicurazione ai sensi della legislazione del primo Stato.
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urn:nir:stato:legge:1991-08-06;260#art-c-9

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Assicurazione volontaria o facoltativa (Art. 9 Ratifica ed esecuzione della convenzione di sicurezza sociale fra la Repubblica italiana e la Repubblica del Venezuela, fatta a Roma il 7 giugno 1988.) — Testo vigente | Portale Normativo