Convenzione

Art. 6

Prestazioni ai residenti all'estero

In vigore dal 18 ago 1991
Le prestazioni in denaro dovute da uno Stato contraente saranno corrisposte integralmente e senza alcuna limitazione ai titolari che risiedono nel territorio dell'altro Stato contraente o in uno Stato terzo.
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urn:nir:stato:legge:1991-08-06;260#art-c-6

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