ConvenzioneTitolo II

Art. 7

Totalizzazione

In vigore dal 18 ago 1991
1. Ai fini della acquisizione, mantenimento o recupero del diritto a pensione ai sensi della legislazione di uno Stato contraente, i periodi di assicurazione compiuti ai sensi di tale legislazione, si totalizzano, se necessario, con i periodi di assicurazione compiuti ai sensi della legislazione dell'altro Stato, sempre che non vi sia doppia contribuzione nel medesimo periodo. 2. Se la legislazione di uno Stato contraente subordina la concessione delle pensioni alla condizione che i periodi di assicurazione siano stati compiuti in una professione soggetta ad un regime speciale, per determinare il diritto a pensione si totalizzano soltanto i periodi compiuti in un regime equivalente dell'altro Stato, o, in mancanza, nella stessa professione. Se nonostante la totalizzazione non sorge alcun diritto a pensione nel regime speciale, detti periodi saranno utilizzati per determinare il diritto a pensione nel regime generale.
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urn:nir:stato:legge:1991-08-06;260#art-c-7

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