Convenzione

Art. 5

Legislazione applicabile

In vigore dal 18 ago 1991
1. I lavoratori cui si applica la presente convenzione sono soggetti alla legislazione dello Stato contraente sul cui territorio svolgono l'attività lavorativa, salvo quanto diversamente previsto nei successivi paragrafi. 2. Il lavoratore dipendente da un'impresa con sede in uno degli Stati contraenti, inviato nel territorio dell'altro Stato contraente per svolgervi un lavoro a carattere temporaneo, rimane soggetto alla legislazione del primo Stato per la durata di ventiquattro mesi. Se il lavoro si dovesse prolungare oltre tale termine, le autorità competenti delle due parti, di comune accordo, potranno autorizzare la proroga di tale situazione per un ulteriore periodo che non potrà eccedere dodici mesi. 3. Il personale viaggiante delle imprese di trasporto aereo resta soggetto esclusivamente alla legislazione dello Stato nel cui territorio ha sede l'impresa. 4. I membri dell'equipaggio di una nave battente bandiera di uno Stato contraente sono soggetti alla legislazione di tale Stato. I lavoratori occupati in operazioni di carico, scarico e riparazione della nave, o nel porto, sono soggetti alla legislazione dello Stato a cui appartiene il porto. 5. I dipendenti pubblici ed il personale assimilato di uno Stato contraente, che nell'esercizio delle loro funzioni vengano inviati nel territorio dell'altro Stato, rimangono soggetti alla legislazione dello Stato contraente al quale appartiene l'amministrazione da cui essi dipendono. 6. Gli agenti diplomatici e i funzionari consolari, nonché il personale amministrativo e tecnico delle rappresentanze diplomatiche e consolari sono regolamentati dalla convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche del 18 aprile 1961 e sulle relazioni consolari del 24 aprile 1963. 7. I lavoratori al servizio privato ed esclusivo delle persone menzionate nel paragrafo 6, se sono cittadini dello Stato accreditante, potranno optare per l'applicazione della legislazione di tale Stato o dell'altro. L'opzione deve essere esercitata entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente convenzione o, secondo il caso, entro i tre mesi successivi alla data di inizio dell'attività lavorativa nel territorio dello Stato in cui si svolge tale attività.
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urn:nir:stato:legge:1991-08-06;260#art-c-5

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