Convenzione
Art. 4
Eguaglianza di trattamento
In vigore dal 18 ago 1991
I cittadini di uno Stato contraente ai quali si applica la presente convenzione sono sottoposti agli obblighi e sono ammessi ai benefici della legislazione di sicurezza sociale dell'altro Stato contraente alle medesime condizioni dei cittadini di questo Stato, salvo quanto disposto nell'.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1991-08-06;260#art-c-4