Convenzione

Art. 2

Campo di applicazione per materia

In vigore dal 18 ago 1991
1. La presente convenzione si applica: A) Nella Repubblica del Venezuela, alla legislazione che disciplina il regime delle assicurazioni sociali relativamente alle prestazioni in caso di: a) incapacità temporanea; b) incapacità parziale o invalidità; c) vecchiaia; d) superstiti; e) assegno per morte. B) Nella Repubblica Italiana alle legislazioni concernenti: a) l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti e le relative gestioni speciali per i lavoratori autonomi; b) i regimi di assicurazione sostitutivi dell'assicurazione generale obbligatoria; c) l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e per le malattie professionali; d) l'assicurazione di malattia e maternità, limitatamente alle prestazioni economiche. 2. La presente convenzione si applica altresì alle legislazioni che completano o modificano le legislazioni menzionate nel paragrafo 1. 3. La presente convenzione si applica egualmente alle disposizioni legislative che estendano i regimi menzionati nel paragrafo 1 a nuove categorie di lavoratori sempre che l'autorità competente di uno Stato contraente non si opponga entro i sei mesi successivi alla notifica di tali disposizioni da parte del Governo dell'altro Stato contraente.
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urn:nir:stato:legge:1991-08-06;260#art-c-2

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