Art. 5

LEGGE 27 giugno 1991, n. 220

In vigore dal 8 ago 1991
1. Il consiglio di amministrazione elegge fra i suoi componenti il presidente, il vice presidente, che coadiuva il presidente e lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento, e il segretario. 2. I componenti del consiglio di amministrazione non possono essere eletti o cooptati per più di due trienni consecutivi. 3. I notai in esercizio, componenti del consiglio di amministrazione, nel caso di cessazione dalla carica per qualsiasi causa e fino a sei mesi prima della scadenza del triennio, sono sostituiti, con decreto del Ministro di grazia e giustizia, dai notai in esercizio che nella graduatoria, formata sulla base dei voti riportati, li seguono immediatamente. 4. I notai in pensione, componenti del consiglio di amministrazione, nel caso di cessazione dalla carica per qualsiasi causa, sono sostituiti con decreto del Ministro di grazia e giustizia, secondo la procedura prevista nell', comma 5. 5. I componenti nominati in sostituzione durano in carica fino alla scadenza del triennio in corso.
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