Art. 2
LEGGE 27 giugno 1991, n. 220
In vigore dal 8 ago 1991
1. La Cassa nazionale del notariato, nell'espletamento dell'attività di mutua assistenza prevista dall', comma 1, può provvedere, nei limiti di disponibilità del bilancio:
a) alla concessione di contributi per l'impianto dello studio del notaio di prima nomina se versa in condizioni di disagio economico;
b) alla concessione di assegni di studio a favore dei figli del notaio in esercizio o cessato;
c) alla corresponsione di sussidi a favore del notaio cessato o in esercizio, del coniuge e dei suoi parenti entro il secondo grado, se versano in condizioni di disagio economico;
d) alla corresponsione per una sola volta, quando non spetta l'indennità di cessazione prevista dall', comma 2, lettera c), di un sussidio, non superiore all'ammontare dalla predetta indennità, a favore degli eredi del notaio, morto in esercizio, diversi dai soggetti previsti dall'articolo 89 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092;
e) alla concessione di mutui al notaio in esercizio per l'acquisto o la ristrutturazione dello studio, per l'acquisto o la costruzione della casa da adibire a prima abitazione, anche stipulando apposite convenzioni con istituti di credito abilitati alla concessione di prestiti a medio e lungo termine e contribuendo al parziale pagamento dei relativi interessi;
f) alla concessione di contributi per il pagamento dei canoni in locazione degli immobili destinati a sede dei consigli notarili o degli altri organi istituzionali del notariato.
Nota all':
- Per l'art. 89 del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con D.P.R. n. 1092/1973, si veda in nota all'.
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