Art. 8

LEGGE 27 giugno 1991, n. 220

In vigore dal 8 ago 1991
1. Il presidente convoca e presiede il consiglio di amministrazione nonchè il comitato esecutivo; ha la rappresentanza della Cassa nazionale del notariato di fronte ai terzi e in giudizio; rimane in carica fino a quando dura il consiglio di amministrazione che lo ha eletto e può essere rieletto una sola volta. 2. Il presidente può delegare al vice presidente funzioni di sua spettanza.
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