Art. 7

LEGGE 27 giugno 1991, n. 220

In vigore dal 8 ago 1991
1. Il consiglio di amministrazione è convocato almeno una volta ogni tre mesi dal presidente, mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza, nonchè della materia da trattare. 2. L'avviso deve essere spedito a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza. 3. Il presidente deve convocare senza ritardo il consiglio di amministrazione se ne è richiesto da un terzo dei suoi componenti o dal collegio dei revisori dei conti. 4. Per la validità dell'adunanza del consiglio di amministrazione è necessaria la presenza di almeno dieci dei suoi componenti. 5. Sono valide le deliberazioni approvate dalla maggioranza dei presenti e in caso di parità prevale il voto del presidente.
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