Art. 10

LEGGE 27 giugno 1991, n. 220

In vigore dal 8 ago 1991
1. Il collegio dei revisori dei conti è composto da cinque membri effettivi e cinque supplenti, dei quali: a) un membro effettivo ed uno supplente in rappresentanza del Ministero di grazia e giustizia, con funzioni di presidente; b) un membro effettivo ed uno supplente in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale; c) un membro effettivo ed uno supplente in rappresentanza del Ministero del tesoro; d) due membri effettivi e due supplenti designati dal Consiglio nazionale del notariato anche tra i propri componenti. 2. Il collegio dei revisori dei conti è nominato con decreto del Ministro di grazia e giustizia. 3. Il collegio dei revisori dei conti rimane in carica tre anni ed i suoi componenti possono essere riconfermati. I componenti nominati su designazione del Consiglio nazionale del notariato rimangono in carica fino a quando dura il Consiglio che li ha designati. 4. I revisori dei conti esercitano le loro funzioni secondo le norme degli articoli 2403 e seguenti del codice civile in quanto applicabili, ed intervengono alle sedute del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo.
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