Art. 15
LEGGE 27 giugno 1991, n. 220
In vigore dal 8 ago 1991
1. L' della legge 3 agosto 1949, n. 577, già modificato dalla legge 20 febbraio 1956, n. 58, è sostituito dal seguente:
". - 1. Il Consiglio nazionale del notariato, con sede in Roma, è ordine professionale della categoria. Il Consiglio nazionale del notariato è composto dai notai in esercizio eletti in unica data nel numero stabilito per ciascuna delle zone regionali indicate nella tabella allegato A, annessa alla presente legge. Nessun componente può essere eletto più di due volte consecutive".
2. La tabella allegato A introdotta nella legge 3 agosto 1949, n. 577, dalla legge 20 febbraio 1956, n. 58, è sostituita dalla tabella B annessa alla presente legge.
Nota all':
- La legge n. 577/1949 concerne l'istituzione del Consiglio nazionale del notariato e modificazioni alle norme sull'amministrazione della Cassa nazionale del notariato.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1991-06-27;220#art-15