Art. 17
LEGGE 27 giugno 1991, n. 220
In vigore dal 8 ago 1991
1. Il Consiglio nazionale del notariato elegge tra i suoi componenti il comitato esecutivo, composto dal presidente, dal vice presidente, dal segretario e da quattro membri.
2. Al comitato esecutivo sono attribuite le seguenti funzioni:
a) predisposizione del bilancio preventivo e del conto consuntivo, da sottoporre all'approvazione del Consiglio;
b) gestione dei rapporti con il personale dipendente;
c) esercizio dei poteri del Consiglio in caso di urgenza, salvo ratifica da parte del Consiglio stesso;
d) svolgimento di ogni altra funzione che venga ad esso delegata dal Consiglio.
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