Art. 17

LEGGE 27 giugno 1991, n. 220

In vigore dal 8 ago 1991
1. Il Consiglio nazionale del notariato elegge tra i suoi componenti il comitato esecutivo, composto dal presidente, dal vice presidente, dal segretario e da quattro membri. 2. Al comitato esecutivo sono attribuite le seguenti funzioni: a) predisposizione del bilancio preventivo e del conto consuntivo, da sottoporre all'approvazione del Consiglio; b) gestione dei rapporti con il personale dipendente; c) esercizio dei poteri del Consiglio in caso di urgenza, salvo ratifica da parte del Consiglio stesso; d) svolgimento di ogni altra funzione che venga ad esso delegata dal Consiglio.
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LEGGE 27 giugno 1991, n. 220 (Art. 17 Modificazioni all'ordinamento della Cassa nazionale del notariato e all'ordinamento del Consiglio nazionale del notariato.) — Testo vigente | Portale Normativo