Art. 21

LEGGE 27 giugno 1991, n. 220

In vigore dal 8 ago 1991
1. I contributi dovuti al Consiglio nazionale del notariato sono riscossi unitamente ai contributi dovuti alla Cassa nazionale del notariato a mezzo degli archivi notarili distrettuali. 2. La riscossione e il versamento dei contributi sono effettuati con le stesse modalità previste dall', commi 1 e 2. Sulle somme riscosse gli archivi notarili trattengono un aggio nella misura del 2 per cento. 3. La Cassa nazionale del notariato provvede a versare i contributi di cui al comma 1 al Consiglio nazionale del notariato, nel termine di quindici giorni dall'emissione del mandato di pagamento previsto dall', secondo comma, del regolamento sui servizi contabili degli archivi notarili, approvato con regio decreto 6 maggio 1929, n. 970. Nota all': - Per il testo dell' del regolamento sui servizi contabili degli archivi notarili, approvato con R.D. n. 970/1929 si veda in nota all'.
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