Art. 23

LEGGE 27 giugno 1991, n. 220

In vigore dal 8 ago 1991
1. Per la prima attuazione della presente legge, le elezioni del consiglio di amministrazione della Cassa nazionale del notariato si svolgeranno, contestualmente a quelle del Consiglio nazionale del notariato, alla data che sarà fissata con decreto del Ministro di grazia e giustizia, da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge stessa; entro lo stesso termine dovranno essere nominati i revisori dei conti della predetta Cassa. 2. I componenti dell'attuale commissione amministratrice della Cassa e del collegio dei revisori dei conti restano in carica fino all'insediamento dei nuovi organi.
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