Art. 24
LEGGE 27 giugno 1991, n. 220
In vigore dal 8 ago 1991
1. Per la prima attuazione della presente legge la data delle elezioni del collegio dei revisori dei conti del Consiglio nazionale del notariato è fissata dal Ministro di grazia e giustizia entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge medesima.
2. Per sopperire alle esigenze finanziarie del Consiglio nazionale del notariato per il periodo compreso tra la data di entrata in vigore della presente legge e quella prevista dall', comma 1, relativa al versamento dei contributi dovuti dai notai al Consiglio, la Cassa nazionale del notariato verserà allo stesso Consiglio in un'unica soluzione, entro trenta giorni dalla predetta data di entrata in vigore, una somma pari al 2 per cento degli onorari complessivi iscritti a repertorio dai notai per l'anno precedente a quello dell'entrata in vigore della presente legge. La somma da versare verrà determinata calcolando il periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore della presente legge e quella di decorrenza prevista dall', comma 1.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1991-06-27;220#art-24