Art. 16
LEGGE 27 giugno 1991, n. 220
In vigore dal 8 ago 1991
1. La lettera f) dell' della legge 3 agosto 1949, n. 577, è sostituita dalla seguente:
" f) elabora principi di deontologia professionale".
Nota all':
- Il testo dell' della legge n. 577/1949 (per il titolo si veda in nota all'), come modificato dal presente articolo, è il seguente:
". - Il Consiglio nazionale del notariato:
a) dà parere sulle disposizioni da emanarsi per quanto concerne l'ordinamento del notariato e su ogni altro argomento che interessi la professione notarile, quando ne sia richiesto dal Ministro per la grazia e giustizia;
b) presenta al Ministro per la grazia e giustizia, o alle altre autorità competenti, le proposte che ritenga opportune in materia di notariato o altrimenti in relazione all'attività notarile:
c) raccoglie e coordina le proposte formulate dai Consigli notarili e dai notai nelle materie di cui alla precedente lettera b);
d) assume e promuove iniziative per lo studio di argomenti che riflettono il notariato e i suoi istituti, compresi quelli relativi alle forme di previdenza e di assistenza fra i notai;
e) cura la tutela degli interessi della categoria dei notai;
f) elabora principi di deontologia professionale".
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:legge:1991-06-27;220#art-16