Art. 13

LEGGE 27 giugno 1991, n. 220

In vigore dal 8 ago 1991
1. I fondi disponibili della Cassa nazionale del notariato possono essere impiegati: a) in titoli di Stato o garantiti dallo Stato o in cartelle fondiarie; b) in acquisto di beni immobili anche sotto forma di pacchetti azionari rappresentativi di essi; c) in mutui su beni immobili, garantiti da prima ipoteca, per somma non eccedente il 60 per cento del valore degli immobili stessi; d) in depositi fruttiferi presso istituti di credito di diritto pubblico o istituti di credito a carattere nazionale o casse di risparmio; e) in altri modi proposti dal consiglio di amministrazione della Cassa nazionale del notariato ed autorizzati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
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