Art. 1

LEGGE 27 giugno 1991, n. 220

In vigore dal 8 ago 1991
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: 1. La Cassa nazionale del notariato, istituita con regio decreto- legge 9 novembre 1919, n. 2239, e compresa tra gli enti pubblici di cui alla tabella allegata alla legge 20 marzo 1975, n. 70, esplica, nell'ambito della categoria dei notai, attività di previdenza, di mutua assistenza e di solidarietà fra gli iscritti. 2. La Cassa nazionale del notariato, con il fondo costituito dalle quote di onorario versate dai notai, provvede: a) alla corresponsione, a favore del notaio che cessa dall'esercizio, del trattamento di quiescenza: 1) ordinario: per raggiungimento del limite di età; per inabilità assoluta e permanente a proseguire nell'esercizio delle funzioni; dopo trenta anni di esercizio; dopo venti anni di esercizio, quando sia stato raggiunto il sessantacinquesimo anno di età; 2) speciale: per inabilità permanente ed assoluta per lesioni o infermità causate dalla guerra; per infermità o lesioni dipendenti da fatti inerenti all'esercizio della funzione; b) alla corresponsione del trattamento di quiescenza reversibile o indiretto a favore del coniuge, dei figli minori del notaio deceduto in pensione o in esercizio, nonchè degli altri soggetti previsti dal testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092; c) alla liquidazione dell'indennità di cessazione a favore del notaio che cessa dall'esercizio, ovvero dei soggetti previsti dall'articolo 89 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092; d) alla corresponsione a favore del notaio in esercizio di assegni integrativi degli onorari percepiti nell'anno, se inferiori ad un ammontare predeterminato; e) al soddisfacimento di ogni altro onere espressamente imposto a suo carico da disposizioni di legge. AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell', commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note all': - La legge n. 70/1975 reca: "Disposizioni sul riordinamento degli enti pubblici e del rapporto di lavoro del personale dipendente". La tabella allegata alla legge contiene l'elenco degli enti esclusi dalla soppressione prevista dalla legge anzidetta. - Il D.P.R. n. 1092/1973 approva il testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato. Si trascrive il testo del relativo art. 89: "Art. 89 (Misura dell'indennità per una volta tanto). - L'indennità per una volta tanto è pari a tanti dodicesimi della base pensionabile di cui all'art. 43 o tanti ottavi della base pensionabile di cui all'art. 53, quanti sono gli anni di servizio utile maturati, rispettivamente, dal dipendente civile o dal militare. Detta indennità è dovuta in misura intera alla vedova se non vi sono orfani minorenni oppure se questi convivono con lei. Se la vedova vive separata da tutti o da qualcuno degli orfani minorenni e, in ogni caso, quando concorrano figli di precedente matrimonio del dante causa, l'indennità è attribuita per metà alla vedova, mentre l'altra metà è divisa in parti uguali tra gli orfani minorenni; però le quote relative agli orfani che non siano figli di precedente matrimonio del dante causa e che convivano con la vedova spettano a quest'ultima. Se manca la vedova ovvero se essa non ha diritto alla indennità, questa è divisa in parti uguali tra gli orfani minorenni. Ciascuna quota separata spettante agli orfani non può superare un quarto dell'indennità intera. Se vi è la vedova e un solo orfano con quota separata, alla vedova spettano tre quarti dell'indennità".
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