Art. 34
LEGGE 9 gennaio 1991, n. 10
In vigore dal 8 ott 2005
(Sanzioni)
1. L'inosservanza dell'obbligo di cui al comma 1 dell' è punita con la sanzione amministrativa non inferiore a lire un milione e non superiore a lire cinque milioni.
2. Il proprietario dell'edificio nel quale sono eseguite opere difformi dalla documentazione depositata ai sensi dell' e che non osserva le disposizioni degli è punito con la sanzione amministrativa in misura inferiore al 5 per cento e non superiore al 25 per cento del valore delle opere.
3.
COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 19 AGOSTO 2005, N. 192
.
4. Il collaudatore che non ottempera a quanto stabilito dall' è punito con la sanzione amministrativa pari al 50 per cento
della parcella calcolata secondo la vigente tariffa professionale
5. Il proprietario o l'amministratore del condominio, o l'eventuale terzo che se ne è assunta la responsabilità, che non ottempera a quanto stabilito dall', commi 1 e 2, è puntito con la sanzione amministrativa non inferiore a lire un milione e non superiore a lire cinque miloni. Nel caso in cui venga sottoscritto un contratto nullo ai sensi del comma 4 del medesimo , le parti sono punite ognuna con la sanzione amministrativa pari a un terzo dell'importo del contratto sottoscritto, fatta salva la nullità dello stesso.
6. L'inosservanza delle prescrizioni di cui all' è punita con la sanzione amministrativa non inferiore a lire cinque milioni e non superiore a lire cinquanta milioni, fatti salvi i casi di responsabilità penale.
7. Qualora soggetto della sanzione amministrativa sia un professionista, l'autorità che applica la sanzione deve darne comunicazione all'ordine professionale di appartenenza per i provvedimenti disciplinari conseguenti.
8. L'inosservanza della disposizione che impone la nomina, ai sensi dell', del tecnico responsabile per la conservazione e l'uso razionale dell'energia, è punita con la sanzione amministrativa non inferiore a lire dieci milioni e non superiore a lire cento milioni.
Storico versioni
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