Art. 34
LEGGE 9 gennaio 1991, n. 10
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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LEGGE 9 gennaio 1991, n. 10
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L'articolo stabilisce specifiche sanzioni amministrative pecuniarie per diverse tipologie di violazioni. Vengono puniti i proprietari che realizzano opere difformi rispetto alla documentazione depositata o che non rispettano le regole stabilite, i collaudatori inadempienti e gli amministratori o terzi responsabili per la mancata osservanza dei propri doveri. Inoltre, sono previste sanzioni per la stipula di contratti nulli, per la violazione di ulteriori prescrizioni e per la mancata nomina del tecnico responsabile dell'uso razionale dell'energia. Per i professionisti sanzionati è infine prevista la segnalazione al rispettivo ordine per l'avvio di procedimenti disciplinari.
La norma definisce il quadro sanzionatorio per punire la violazione degli obblighi, delle prescrizioni tecniche e degli adempimenti previsti dalla legge sul risparmio energetico e l'uso razionale dell'energia.
Si applica a proprietari di edifici, amministratori di condominio, terzi responsabili, collaudatori, professionisti del settore e soggetti obbligati alla nomina del tecnico per l'uso razionale dell'energia.
Un proprietario fa eseguire lavori nell'edificio non conformi alla documentazione depositata e in violazione degli articoli previsti: per questo subisce una sanzione calcolata in percentuale sul valore delle opere. Nel caso in cui a violare la norma sia un tecnico o professionista, l'autorità che irroga la sanzione ne informa anche il rispettivo ordine professionale.
Prevede sanzioni pecuniarie variabili da lire un milione fino a lire cento milioni a seconda dell'infrazione, sanzioni proporzionali dal 5% al 25% del valore delle opere, una sanzione pari al 50% della parcella per i collaudatori, sanzioni pari a un terzo del contratto per contratti nulli, oltre alla comunicazione all'ordine professionale per i provvedimenti disciplinari.
Il comma 3 è stato abrogato dal D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 192.
Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.