Art. 34

LEGGE 9 gennaio 1991, n. 10

In vigore dal 8 ott 2005
(Sanzioni) 1. L'inosservanza dell'obbligo di cui al comma 1 dell' è punita con la sanzione amministrativa non inferiore a lire un milione e non superiore a lire cinque milioni. 2. Il proprietario dell'edificio nel quale sono eseguite opere difformi dalla documentazione depositata ai sensi dell' e che non osserva le disposizioni degli è punito con la sanzione amministrativa in misura inferiore al 5 per cento e non superiore al 25 per cento del valore delle opere. 3. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 19 AGOSTO 2005, N. 192 . 4. Il collaudatore che non ottempera a quanto stabilito dall' è punito con la sanzione amministrativa pari al 50 per cento della parcella calcolata secondo la vigente tariffa professionale 5. Il proprietario o l'amministratore del condominio, o l'eventuale terzo che se ne è assunta la responsabilità, che non ottempera a quanto stabilito dall', commi 1 e 2, è puntito con la sanzione amministrativa non inferiore a lire un milione e non superiore a lire cinque miloni. Nel caso in cui venga sottoscritto un contratto nullo ai sensi del comma 4 del medesimo , le parti sono punite ognuna con la sanzione amministrativa pari a un terzo dell'importo del contratto sottoscritto, fatta salva la nullità dello stesso. 6. L'inosservanza delle prescrizioni di cui all' è punita con la sanzione amministrativa non inferiore a lire cinque milioni e non superiore a lire cinquanta milioni, fatti salvi i casi di responsabilità penale. 7. Qualora soggetto della sanzione amministrativa sia un professionista, l'autorità che applica la sanzione deve darne comunicazione all'ordine professionale di appartenenza per i provvedimenti disciplinari conseguenti. 8. L'inosservanza della disposizione che impone la nomina, ai sensi dell', del tecnico responsabile per la conservazione e l'uso razionale dell'energia, è punita con la sanzione amministrativa non inferiore a lire dieci milioni e non superiore a lire cento milioni.
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In sintesi

L'articolo stabilisce specifiche sanzioni amministrative pecuniarie per diverse tipologie di violazioni. Vengono puniti i proprietari che realizzano opere difformi rispetto alla documentazione depositata o che non rispettano le regole stabilite, i collaudatori inadempienti e gli amministratori o terzi responsabili per la mancata osservanza dei propri doveri. Inoltre, sono previste sanzioni per la stipula di contratti nulli, per la violazione di ulteriori prescrizioni e per la mancata nomina del tecnico responsabile dell'uso razionale dell'energia. Per i professionisti sanzionati è infine prevista la segnalazione al rispettivo ordine per l'avvio di procedimenti disciplinari.

Perché esiste questa norma

La norma definisce il quadro sanzionatorio per punire la violazione degli obblighi, delle prescrizioni tecniche e degli adempimenti previsti dalla legge sul risparmio energetico e l'uso razionale dell'energia.

A chi si applica

Si applica a proprietari di edifici, amministratori di condominio, terzi responsabili, collaudatori, professionisti del settore e soggetti obbligati alla nomina del tecnico per l'uso razionale dell'energia.

Esempio pratico

Un proprietario fa eseguire lavori nell'edificio non conformi alla documentazione depositata e in violazione degli articoli previsti: per questo subisce una sanzione calcolata in percentuale sul valore delle opere. Nel caso in cui a violare la norma sia un tecnico o professionista, l'autorità che irroga la sanzione ne informa anche il rispettivo ordine professionale.

Adempimenti e conseguenze

Prevede sanzioni pecuniarie variabili da lire un milione fino a lire cento milioni a seconda dell'infrazione, sanzioni proporzionali dal 5% al 25% del valore delle opere, una sanzione pari al 50% della parcella per i collaudatori, sanzioni pari a un terzo del contratto per contratti nulli, oltre alla comunicazione all'ordine professionale per i provvedimenti disciplinari.

Cosa è cambiato

Il comma 3 è stato abrogato dal D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 192.

Domande frequenti

Cosa rischia il collaudatore che non rispetta quanto stabilito dalla legge?È punito con una sanzione amministrativa pecuniaria pari al 50 per cento della parcella calcolata secondo la vigente tariffa professionale.
Cosa succede se un professionista riceve una sanzione amministrativa?L'autorità che applica la sanzione deve comunicare il fatto all'ordine professionale di appartenenza affinché vengano adottati i conseguenti provvedimenti disciplinari.
Qual è la sanzione per chi non nomina il tecnico responsabile per l'uso razionale dell'energia?L'inosservanza dell'obbligo di nomina è punita con una sanzione amministrativa compresa tra lire dieci milioni e lire cento milioni.

Termini chiave

Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.

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