Art. 36
LEGGE 9 gennaio 1991, n. 10
In vigore dal 17 gen 1991
(Irregolarità rilevate dall'acquirente
o dal conduttore)
1. Qualora l'acquirente o il conduttore dell'immobile riscontra difformità dalle norme della presente legge, anche non emerse da eventuali precedenti verifiche, deve farne denuncia al comune entro un anno dalla constatazione, a pena di decadenza dal diritto di risarcimento del danno da parte del committente o del proprietario.
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