Art. 36
LEGGE 9 gennaio 1991, n. 10
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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LEGGE 9 gennaio 1991, n. 10
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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L'articolo stabilisce cosa deve fare chi compra o affitta un immobile se scopre che non sono state rispettate le norme di legge sul risparmio energetico. Questa possibilità spetta anche se le difformità non erano emerse in precedenti controlli. Per non perdere il diritto al risarcimento, la persona interessata deve presentare formale denuncia al comune entro un anno dal momento in cui ha rilevato l'irregolarità. La richiesta di risarcimento del danno può essere rivolta, a seconda dei casi, al committente o al proprietario dell'immobile.
La norma mira a tutelare l'acquirente e l'inquilino garantendo loro la possibilità di richiedere il risarcimento dei danni in caso di mancato rispetto delle regole sul risparmio energetico, stabilendo al contempo un termine certo per segnalare le violazioni.
Si applica a chi acquista un immobile (acquirente), a chi lo prende in locazione (conduttore), nonché ai committenti e ai proprietari tenuti all'eventuale risarcimento.
Un cittadino compra un appartamento e, durante alcuni lavori, scopre che l'edificio presenta difformità rispetto alle norme sul risparmio energetico non rilevate in passato. Per poter chiedere i danni al costruttore/committente, l'acquirente deve segnalare ufficialmente l'irregolarità al proprio comune entro un anno dal giorno della scoperta. In caso contrario, perde il diritto a ottenere il risarcimento.
L'acquirente o il conduttore deve denunciare la difformità al comune entro un anno dalla constatazione; la mancata denuncia entro tale termine comporta la decadenza dal diritto di risarcimento del danno.
Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.