Art. 39
LEGGE 9 gennaio 1991, n. 10
In vigore dal 17 gen 1991
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore, salvo quanto previsto dall'articolo 37, il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 9 gennaio 1991.
COSSIGA
ANDREOTTI, Presidente del Consiglio
dei Ministri
BATTAGLIA, Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI
Storico versioni
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