Art. 35
LEGGE 9 gennaio 1991, n. 10
In vigore dal 17 gen 1991
(Provvedimenti di sospensione dei lavori)
1. Il sindaco, con provvedimento mediante il quale ordina la sospensione dei lavori, ovvero le modifiche necessarie per l'adeguamento dell'edificio, deve fissare il termine per la regolarizzazione. L'inosservanza del termine comporta la comunicazione al prefetto, l'ulteriore irrogazione della sanzione amministrativa e l'esecuzione forzata delle opere con spese a carico del proprietario.
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