Art. 19

LEGGE 9 gennaio 1991, n. 10

In vigore dal 14 mag 2025
(Responsabile per la conservazione e l'uso razionale dell'energia) 1. Entro il 30 aprile di ogni anno i soggetti operanti nei settori industriale, civile, terziario e dei trasporti che nell'anno precedente hanno avuto un consumo di energia rispettivamente superiore a 10.000 tonnellate equivalenti di petrolio per il settore industriale ovvero a 1.000 tonnellate equivalenti di petrolio per tutti gli altri settori, debbono comunicare al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato il nominativo del tecnico responsabile per la conservazione e l'uso razionale dell'energia. 1-bis. I comuni che, ai sensi del comma 1, sono tenuti alla nomina del responsabile per la conservazione e l'uso razionale dell'energia possono assolvere a tale obbligo in forma associata con altri comuni, anche di dimensione superiore, secondo le modalità previste dalle disposizioni della parte I, titolo II, capo V, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. La nomina del responsabile per la conservazione e l'uso razionale dell'energia può essere effettuata in forma associata anche dai comuni che non rientrano tra i soggetti obbligati . 2. La mancanza della comunicazione di cui al comma 1 esclude i soggetti dagli incentivi di cui alla presente legge. Su richiesta del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato i soggetti beneficiari dei contributi della presente legge sono tenuti a comunicare i dati energici relativi alle proprie strutture e imprese. 3. I responsabili per la conservazione e l'uso razionale dell'energia individuano le azioni, gli interventi, le procedure e quanto altro necessario per promuovere l'uso razionale dell'energia, assicurano la predisposizione di bilanci energetici in funzione anche dei parametri economici e degli usi energetici finali, predispongono i dati energetici di cui al comma 2. 4. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge l'ENEA provvede a definire apposite schede informative di diagnosi energetica e di uso delle risorse, diversamente articolate in relazione ai tipi d'impresa e di soggetti e ai settori di appartenenza. 5. Nell'ambito delle proprie competenze l'ENEA provvede sulla base di apposite convenzioni con le regioni e con le province autonome di Trento e di Bolzano a realizzare idonee campagne promozionali sulle finalità della presente legge, all'aggiornamento dei tecnici di cui al comma 1 e a realizzare direttamente ed indirettamente programmi di diagnosi energetica.
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In sintesi

I soggetti con consumi energetici elevati devono nominare e comunicare ogni anno il nominativo di un tecnico responsabile per la conservazione e l'uso razionale dell'energia. Questo professionista ha il compito di individuare interventi per promuovere l'efficienza, redigere bilanci energetici e predisporre i dati sui consumi. I comuni possono adempiere a tale obbligo o effettuare la nomina anche in forma associata. La mancata comunicazione del nominativo comporta la perdita dell'accesso agli incentivi previsti dalla legge. L'ENEA supporta l'attuazione della norma predisponendo schede di diagnosi energetica, curando l'aggiornamento dei tecnici e realizzando campagne informative.

Perché esiste questa norma

La norma intende promuovere il risparmio energetico e l'uso efficiente delle risorse obbligando i grandi consumatori di energia a dotarsi di una figura tecnica specializzata.

A chi si applica

Si applica ai soggetti dei settori industriale, civile, terziario e dei trasporti (inclusi i comuni) che superano determinate soglie annue di consumo energetico in tonnellate equivalenti di petrolio.

Esempio pratico

Un'azienda industriale che nell'anno precedente ha consumato più di 10.000 tonnellate equivalenti di petrolio deve individuare un tecnico responsabile dell'energia e comunicarne il nominativo al Ministero entro il 30 aprile. Se non effettua la comunicazione, l'azienda viene esclusa dalla possibilità di ricevere gli incentivi previsti dalla legge.

Adempimenti e conseguenze

Obbligo di comunicare entro il 30 aprile al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato il nominativo del tecnico responsabile e, su richiesta, i dati energetici delle proprie strutture. La mancata comunicazione comporta come conseguenza l'esclusione dagli incentivi previsti dalla legge.

Domande frequenti

Entro quale data deve essere comunicato il nominativo del responsabile?La comunicazione deve essere inviata al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato entro il 30 aprile di ogni anno.
Cosa succede se un soggetto obbligato non comunica il nominativo del tecnico?La mancata comunicazione esclude il soggetto dalla concessione degli incentivi previsti dalla presente legge.
I comuni possono nominare il responsabile dell'energia insieme ad altri enti?Sì, i comuni tenuti all'obbligo possono nominare il responsabile in forma associata con altri comuni, e tale facoltà è concessa anche ai comuni non obbligati.

Termini chiave

Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.

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