Art. 17
LEGGE 9 gennaio 1991, n. 10
In vigore dal 17 gen 1991
(Cumulo di contributi e casi di revoca)
1. I contributi di cui agli , sono cumulabili con altre incentivazioni eventualmente previste da altre leggi a carico del bilancio dello Stato, fino al 75 per cento dell'investimento complessivo.
2. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di intesa con il Ministro del tesoro può promuovere, senza oneri a carico del bilancio dello Stato, apposite convenzioni con istituti di credito, istituti e società finanziari al fine di facilitare l'accesso al credito per la realizzazione delle iniziative agevolate ai sensi della presente legge.
3. Nell'ambito delle proprie competenze e su richiesta del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, l'ENEA effettua verifiche a campione e/o secondo criteri di priorità, circa l'effettiva e completa realizzazione delle iniziative di risparmio energetico agevolate ai sensi degli , e 14. In caso di esito negativo delle verifiche l'ENEA dà immediatamente comunicazione al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato che provvede alla revoca parziale o totale dei contributi ed al recupero degli importi già erogati, maggiorati di un interesse pari al tasso ufficiale di sconto vigente alla data dell'ordinativo di pagamento, con le modalità di cui all' del testo unico delle disposizioni di legge relative alla procedura coattiva per la ricossione delle entrate patrimoniali dello Stato e degli altri enti pubblici, dei proventi di Demanio pubblico e di pubblici servizi e delle tasse sugli affari, approvato dal regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.
Nota all':
- Per il testo dell' del regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, v. nota all'.
Storico versioni
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