Art. 9

LEGGE 29 dicembre 1990, n. 405

In vigore dal 1 gen 1991
1. A decorrere dal 1° gennaio 1991, l'imposta di consumo sul gas metano usato come combustibile per impieghi diversi da quelli delle imprese industriali, ed artigiane è aumentata a lire 206 al metro cubo. Nei territori di cui all' del testo unico, delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, l'imposta è dovuta nella misura di lire 112 al metro cubo. 2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai consumi di gas metano per usi domestici di cottura dei cibi e per produzione di acqua calda di cui alla tariffa T1 prevista dalla delibera del Comitato interministeriale dei prezzi (CIP) n. 37 del 26 giugno 1986, nonchè ai consumi di riscaldamento individuale a tariffa T2 fino a 250 metri cubi annui. Nota all': - L' del testo unico, della leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con D.P.R. n. 2181978 è così formulato: ". (Sfera territoriale di applicazione). - Il presente testo unico si applica, qualora non sia prescritto diversamente dalle singole disposizioni, alle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Puglie, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna alle province di Latina e Frosinone, ai comuni della provincia di Rieti già compresi nell'ex circondario di Cittaducale, ai comuni compresi nella zona del comprensorio di bonifica del fiume Tronto, ai comuni della Provincia di Roma compresi nella zona della bonifica di Latina, all'Isola d'Elba, nonchè agli interi territori dei comuni di Isola del Giglio e di Capraia Isola. Qualora il territorio dei comprensori di bonifica di cui al precedente comma comprenda parte di quello di un comune con popolazione superiore ai 10.000 abitanti alla data del 18 agosto 1957, l'applicazione del testo unico sarà limitata al solo territorio di quel comune facente parte dei comprensori medesimi. Gli interventi comunque previsti da leggi in favore del Mezzogiorno d'Italia, escluse quelle che hanno specifico riferimento ad una zona particolare, si intendono, in ogni caso, estesi a tutti i territori indicati nel presente articolo".
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