Capo III
Art. 11
In vigore dal 1 gen 1991
1. Per l'anno 1991, il Fondo nazionale per il ripiano dei disavanzi di esercizio delle aziende di trasporto pubbliche e private nelle regioni a statuto ordinario è stabilito in lire 4.411 miliardi, ivi compresa la variazione da determinarsi ai sensi dell' della legge 10 aprile 1981, n. 151, modificato dall'articolo 27-quater del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito, con modificazioni, della legge 26 febbraio 1982, n. 51.
2. L'importo di lire 4.411 miliardi, di cui al comma 1, è finanziato in lire 531.771.982.000 mediante riduzione del fondo di cui all' della legge 16 maggio 1970 n. 281, ai sensi dell' della legge 10 aprile 1981, n. 151.
3. Per l'anno 1991, l'apporto statale in favore dell'Ente Ferrovie dello Stato, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui alle lettere b), c) e d), dell'articolo 17 della legge 17 maggio 1985, n. 210, è così determinato:
a) quanto alla lettera b), oneri di infrastrutture successivi al 31 dicembre 1990, lire 1.500 miliardi;
b) quanto alla lettera c), oneri per capitale ed interessi, valutati in lire 500 miliardi per ciascuno degli anni 1992 e 1993, derivanti dall'ammortamento dei mutui garantiti dallo Stato che l'Ente è autorizzato a contrarre nel secondo semestre dell'anno 1991 fino all'ammontare di lire 5.000 miliardi, di cui lire 2.000 miliardi per il finanziamento degli oneri per rinnovi e miglioramenti e lire 3.000 miliardi quale quota per l'anno medesimo per l'attuazione del programma poliennale di investimenti, predisposto in attuazione dell', numero 3), della stessa legge 17 maggio 1985, n. 210. Ai mutui di cui alla presente lettera si applicano le norme di cui agli della legge 2 maggio 1969, n. 280 e successive modificazioni;
c) quanto alla letera d) sovvenzioni straordinarie ai fini dell'equilibrio del bilancio di previsione dell'Ente lire 438,8 miliardi.
4. Per l'anno 1991, sono determinate in lire 730 miliardi le compensazioni spettanti all'Ente ferrovie dello Stato per mancati aumenti tariffari di anni precedenti ed in lire 1.610 miliardi quelle a copertura del disavanzo del fondo pensioni, ai sensi dell'articolo 21, ultimo comma, della legge 17 maggio 1985, n. 210.
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