Capo VI
Art. 14
In vigore dal 1 gen 1991
1. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti.
2. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 1991.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta Ufficiale degli atti normativi della Repubblica Italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 29 dicembre 1990.
COSSIGA
ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri
CARLI, Ministro del Tesoro
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI.
Storico versioni
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