Capo VI

Art. 14

In vigore dal 1 gen 1991
1. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti. 2. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 1991. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta Ufficiale degli atti normativi della Repubblica Italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 29 dicembre 1990. COSSIGA ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri CARLI, Ministro del Tesoro Visto, il Guardasigilli: VASSALLI.
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urn:nir:stato:legge:1990-12-29;405#art-14

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