Capo IV

Art. 12

In vigore dal 1 gen 1991
1. La quota variabile del fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo di cui all', comma 1, lettera b), della legge 14 giugno 1990, n. 158, al netto degli stanziamenti annuali previsti dalle leggi di settore, è determinata per gli anni 1991, 1992 e 1993 nella misura, rispettivamente, di lire 68 miliardi, lire 137 miliardi e lire 210 miliardi.
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