Capo V
Art. 13
In vigore dal 1 gen 1991
1. L'importo dei versamenti dello Stato all'INPS, per il concorso agli oneri della gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali, ai fini della progressiva assunzione degli oneri stessi a carico del bilancio, dello Stato, ai sensi dell'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88, è complessivamente stabilito per l'anno 1991 in lire 2.600 miliardi, di cui lire 1.106 miliardi a titolo di adeguamento della quota parte di mensilità delle pensioni erogate dal fondo pensioni lavoratori dipendenti, dalle gestioni dei lavoratori autonomi, dalla gestione speciale minatori e dall'ENPALS ai sensi del comma 3, lettera c), del suddetto articolo 37. Conseguentemente, la somma di cui all'articolo 21, comma 3, della legge 11 marzo 1988, n. 67, resta determinata in lire 19.537 miliardi per l'anno 1991 ed è assegnata per lire 14.617 miliardi al fondo pensioni lavoratori dipendenti per lire 1.000 miliardi alla gestione esercenti attività commerciali, per lire 1.035 miliardi alla gestione artigiani, per lire 2.814 miliardi alla gestione coltivatori diretti, per lire 3 miliardi alla gestione speciale minatori e per lire 68 miliardi all'ENPALS.
2. Il Ministro del tesoro è autorizzato a versare all'INPS mediante giroconto, la somma di lire 2.600 miliardi indicata al comma 1 a valere sulle disponibilità maturate al 31 dicembre 1990 sul conto corrente infruttifero aperto presso la Tesoreria centrale dello Stato denominato "Conto speciale risanamento gestione previdenziale coltivatori diretti". Con effetto dal 1° gennaio 1991, sono abrogati gli articoli 18, 19 e 20 della legge 3 giugno 1975, n. 160 e le disponibilità residue esistenti sul predetto conto sono acquisite all'entrata del bilancio dello Stato. Con la stessa decorrenza il contributo addizionale di cui all'articolo 17, della medesima legge n. 160 del 1975, continua ad essere corrisposto ed il relativo gettito affluisce alla gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni di cui all'articolo 28 della legge 9 marzo 1989, n. 88.
3. Il limite al complesso dei versamenti dello Stato all'INPS a titolo di pagamenti di bilancio e di anticipazioni di tesoreria, queste ultime senza oneri di interessi, è fissato per l'anno 1991 in lire 58.500 miliardi. Il ricorso alle anticipazioni di tesoreria è in ogni caso consentito sino a concorrenza del predetto limite a completamento dei pagamenti di bilancio effettuati.
4. Ferme restando le vigenti modalità di versamento al bilancio dello Stato dei contributi per l'assistenza sanitaria da parte dell'INPS, al solo fine della verifica, ai sensi dell' del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65 convertito con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1989, n. 155, del rispetto del limite dei sei tredicesimi dell'importo di cui al comma 3, il complesso dei trasferimenti dello Stato all'INPS a titolo di pagamenti di bilancio e di anticipazioni di tesoreria, risultante al 30 giugno 1991, è maggiorato dei sei dodicesimi sia del saldo dei contributi, sia dell'adeguamento al 90 per cento degli acconti dei contributi sanitari previsti per l'anno 1991, sempre che tali versamenti non siano già intervenuti al 30 giugno dello stesso anno.
5. L'onere relativo alle minori entrate derivanti, per gli anni 1991 e seguenti dall'attuazione dell', commi 1 e 2 del decreto-legge 4 giugno 1990 n. 129, convertito, con modificazioni, della legge 3 agosto 1990, n. 210, è valutato in lire 1.820 miliardi per l'anno 1991, in lire 3.952 miliardi per l'anno 1992 e in lire 4.209 miliardi a decorrere dall'anno 1993.
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