Art. 10
LEGGE 29 dicembre 1990, n. 405
In vigore dal 31 dic 1991
1. Fino al 31 dicembre 1991, le aliquote di imposta sugli spettacoli previste ai numeri 1 e 2 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, sono stabilite nella misura dell'8 per cento, quella prevista al numero 3 della stessa tariffa e stabilita nella misura del 15 per cento e quella prevista al numero 4 è stabilita nella misura del 4 per cento.
2. Fino alla stessa data del 31 dicembre 1991, l'imposta sul valore aggiunto sui corrispettivi degli spettacoli sportivi è stabilita nella misura del 9 per cento.
3. Il termine del 31 dicembre 1990 previsto dall', comma 2, della legge 27 dicembre 1989, n. 407, concernente l'abbuono d'imposta sugli spettacoli a favore delle imprese esercenti le sale cinematografiche, di cui all' della legge 13 luglio 1984, n. 313, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1991.
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