Convenzione
Art. 20
Altri redditi
In vigore dal 22 dic 1990
Altri redditi
1. Gli elementi di reddito di un residente di uno Stato contraente, di qualsiasi provenienza, che non sono stati trattati negli articoli precedenti della presente Convenzione sono imponibili soltanto in questo Stato.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1990-11-29;389#art-c-20