Convenzione

Art. 18

Professori

In vigore dal 22 dic 1990
Professori Le remunerazioni che un professore o un altro membro del personale insegnante il quale è, o era immediatamente prima di recarsi in uno Stato contraente, residente dell'altro Stato contraente e che è inviato ovvero invitato nel primo Stato al solo scopo di insegnarvi o effettuare ricerche scientifiche, per un periodo non superiore a due anni, in una università o in un altro istituto di insegnamento o di ricerca scientifica senza fini di lucro, non sono imponibili nel primo Stato.
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urn:nir:stato:legge:1990-11-29;389#art-c-18

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Professori (Art. 18 Ratifica ed esecuzione della convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica popolare di Bulgaria intesa ad evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio ed a prevenire le evasioni fiscali, con protocollo, firmata a Sofia il 21 settembre 1988.) — Testo vigente | Portale Normativo