Convenzione

Art. 15

Artisti e sportivi

In vigore dal 22 dic 1990
Artisti e sportivi 1. Nonostante le disposizioni degli , i redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae dalle sue prestazioni personali esercitate nelll'altro Stato contraente in qualità dello spettacolo, quale un artista di teatro, del cinema, della radio e della televisione o in qualità di musicista, nonché di sportivo, sono imponibili in detto altro Stato. 2. Quando i redditi delle attività che un artista dello spettacolo o uno sportivo esercitano personalmente in tale qualità, sono attribuiti ad una persona diversa dall'artista o dallo sportivo medesimo, detti redditi sono imponibili nonostante le disposizioni degli , nello Stato contraente in cui le attività dell'artista o dello sportivo sono svolte. 3. Nonostante le disposizioni dei precedenti paragrafi 1 e 2 i redditi che un'artista dello spettacolo, residente in uno Stato contraente, ritrae dalle sue prestazioni personali svolte nell'altro Stato contraente in tale qualità, sono imponibili soltanto nel primo Stato se le attività svolte nell'altro Stato sono finanziate in gran parte con fondi pubblici del primo Stato, o se dette attività sono svolte nell'altro Stato nell'ambito di un programma ufficiale di scambi culturali fra i due Stati.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

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urn:nir:stato:legge:1990-11-29;389#art-c-15

In sintesi

In linea generale, i compensi che un residente di uno Stato contraente ottiene per prestazioni artistiche o sportive svolte nell'altro Stato contraente possono essere tassati in quest'ultimo Stato. Questa regola si applica anche quando i compensi non vengono pagati direttamente all'artista o allo sportivo, ma vengono attribuiti a un altro soggetto. Tuttavia, se l'attività dell'artista dello spettacolo è finanziata in gran parte con fondi pubblici del suo Stato di residenza, o se si svolge nell'ambito di scambi culturali ufficiali tra i due Stati, il reddito è tassabile esclusivamente nello Stato di residenza.

Perché esiste questa norma

La norma mira a regolare la tassazione dei redditi prodotti da artisti e sportivi residenti in uno Stato quando svolgono attività nell'altro Stato, stabilendo dove tali redditi devono essere assoggettati a imposta ed evitando regimi di elusione o incertezze fiscali.

A chi si applica

Si applica a residenti di uno dei due Stati contraenti che svolgono attività quali artisti di teatro, cinema, radio, televisione, musicisti o sportivi nell'altro Stato, nonché ai soggetti diversi a cui vengano attribuiti i redditi di tali prestazioni.

Esempio pratico

Un musicista residente in Italia che tiene un concerto a pagamento in Bulgaria vedrà i compensi derivanti dalla sua esibizione tassati in Bulgaria. Se però il concerto è finanziato in gran parte con fondi pubblici italiani nell'ambito di un programma ufficiale di scambi culturali tra Italia e Bulgaria, i relativi compensi saranno tassati soltanto in Italia.

Domande frequenti

Dove vengono tassati di regola i redditi di un artista o sportivo che si esibisce nell'altro Stato contraente?I redditi ricavati dalle prestazioni personali sono imponibili nello Stato in cui le attività vengono effettivamente esercitate.
Cosa accade se il compenso per l'esibizione viene versato a una società o a un soggetto terzo?Anche se i redditi sono attribuiti a una persona diversa dall'artista o dallo sportivo, restano comunque imponibili nello Stato in cui l'attività è stata svolta.
In quali casi un artista dello spettacolo viene tassato solo nel proprio Stato di residenza?Il reddito è imponibile solo nello Stato di residenza se le attività nell'altro Stato sono finanziate in gran parte con fondi pubblici dello Stato di residenza o se rientrano in un programma ufficiale di scambi culturali tra i due Stati.

Termini chiave

Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.

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