Convenzione
Art. 15
Artisti e sportivi
In vigore dal 22 dic 1990
Artisti e sportivi
1. Nonostante le disposizioni degli , i redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae dalle sue prestazioni personali esercitate nelll'altro Stato contraente in qualità dello spettacolo, quale un artista di teatro, del cinema, della radio e della televisione o in qualità di musicista, nonché di sportivo, sono imponibili in detto altro Stato.
2. Quando i redditi delle attività che un artista dello spettacolo o uno sportivo esercitano personalmente in tale qualità, sono attribuiti ad una persona diversa dall'artista o dallo sportivo medesimo, detti redditi sono imponibili nonostante le disposizioni degli , nello Stato contraente in cui le attività dell'artista o dello sportivo sono svolte.
3. Nonostante le disposizioni dei precedenti paragrafi 1 e 2 i redditi che un'artista dello spettacolo, residente in uno Stato contraente, ritrae dalle sue prestazioni personali svolte nell'altro Stato contraente in tale qualità, sono imponibili soltanto nel primo Stato se le attività svolte nell'altro Stato sono finanziate in gran parte con fondi pubblici del primo Stato, o se dette attività sono svolte nell'altro Stato nell'ambito di un programma ufficiale di scambi culturali fra i due Stati.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1990-11-29;389#art-c-15