Convenzione

Art. 16

Pensioni

In vigore dal 22 dic 1990
Pensioni Fatte salve le disposizioni del paragrafo 2 dell', le pensioni e le altre remunerazioni analoghe, pagate ad un residente di uno Stato contraente in relazione ad un cessato impiego, sono imponibili soltanto in questo Stato.
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urn:nir:stato:legge:1990-11-29;389#art-c-16

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Pensioni (Art. 16 Ratifica ed esecuzione della convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica popolare di Bulgaria intesa ad evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio ed a prevenire le evasioni fiscali, con protocollo, firmata a Sofia il 21 settembre 1988.) — Testo vigente | Portale Normativo