Convenzione
Art. 13
Salari, stipendi ed altre remunerazioni analoghe
In vigore dal 22 dic 1990
Salari, stipendi ed altre remunerazioni analoghe
1. Salve le disposizioni degli , i salari, gli stipendi e le altre remumerazioni analoghe che un residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di un'attività dipendente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che tale attività non venga svolta nell'altro Stato contraente.
Se l'attività è quivi svolta, le remunerazioni percepite a tal titolo sono imponibili in questo altro Stato.
2. Nonostante le disposizioni del paragrafo 1, le remunerazioni che un residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di un'attività dipendente, svolta nell'altro Stato contraente, sono imponibili soltanto nel primo Stato se:
a) il beneficiario soggiorna nell'altro Stato per un periodo o periodi che non oltrepassano in totale 183 giorni nel corso dell'anno
fiscale considerato, e
b) le remunerazioni sono pagate da o per conto di un datore di lavoro
che non è residente dell'altro Stato, e
c) l'onere delle remunerazioni non è sostenuto da una stabile organizzazione o da una base fissa che il datore di lavoro ha nell'altro Stato.
3. Nonostante le disposizioni precedenti del presente articolo, le remunerazioni ricevute in corrispettivo di un lavoro subordinato svolto a bordo di navi, di aeromobili o di veicoli stradali in traffico internazinale sono imponibili soltanto nello Stato contraente nel quale è situata la sede della direzione effettiva dell'impresa.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:legge:1990-11-29;389#art-c-13