Convenzione

Art. 19

Studenti

In vigore dal 22 dic 1990
Studenti Le somme che uno studente o un apprendista il quale è, o era prima, residente di uno Stato contraente e che è inviato nell'altro Stato contraente al solo scopo di compiervi i suoi studi o di completarvi la propria formazione professionale, riceve per sopperire alle spese di mantenimento, d'istruzione o di formazione professionale, non sono imponibili in tale altro Stato a condizione che tali somme provengano da fonti situate fuori di detto altro Stato, o sono percepite in remunerazione di una attività svolta in questo altro Stato nei limiti di un reddito adeguato che gli permetta di compiere i suoi studi o di completare la sua formazione professionale.
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urn:nir:stato:legge:1990-11-29;389#art-c-19

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Studenti (Art. 19 Ratifica ed esecuzione della convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica popolare di Bulgaria intesa ad evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio ed a prevenire le evasioni fiscali, con protocollo, firmata a Sofia il 21 settembre 1988.) — Testo vigente | Portale Normativo