Convenzione
Art. 25
Scambio di informazioni
In vigore dal 22 dic 1990
Scambio di informazioni
1. Le autorità competenti degli Stati contraenti si scambiano le informazioni necessarie per applicare le disposizioni della presente Convenzione o quelle della legislazione interna degli Stati contraenti relativa alle imposte previste dalla Convenzione, nella misura in cui le tassazione che tali leggi prevedono non è contraria alla Convenzione, nonché per prevenire le evasioni fiscali. Lo scambio di informazioni non viene limitato dall'articolo:
1. Le informazioni ricevute da uno Stato contraente sono tenute segrete analogamente alle informazioni ottenute in base alla legislazione interna di detto Stato e comunicate soltanto alle persone od autorità (ivi compresi tribunali e gli organi amministrativi) incaricate dell'accertamento o della riscossione delle imposte previste dalla Convenzione, delle procedure o dei procedimenti concernenti tali imposte, o delle decisioni di ricorsi presentati per tali imposte. Le predette persone od autorità stabilizzano tali informazioni soltanto per questi fini.
2. Le disposizioni del paragrafo 1 non possono in nessun caso essere interpretare nel senso di imporre ad uno Stato contraente l'obbligo:
a) di adottare provvedimenti amministrativi, in deroga alla propria legislazione e alla propria prassi amministrativa o a quelle dell'altro Stato contraente;
b) di fornire informazione che non potrebbero essere ottenute in base alla propria legislazione o nel quadro, della propria normale prassi amministrativa o di quelle dell'altro Stato contraente;
c) di fornire informazioni che potrebbero rivelare un segreto commerciale, industriale, professionale, o un processo commerciale oppure informazioni la cui comunicazione sarebbe contraria all'ordine pubblico.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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