Art. 1
In vigore dal 22 dic 1990
La Camera dei Deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
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1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica Popolare di Bulgaria intesa ad evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio ed a prevenire le evasioni fiscali, con protocollo, firmata a Sofia il 21 settembre 1988.
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Prourn:nir:stato:legge:1990-11-29;389#art-rd-1