Convenzione

Art. 1

Soggetti e residenti

In vigore dal 22 dic 1990
CONVENZIONE TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA POPOLARE DI BULGARIA INTESA AD EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI IN MATERIA D'IMPOSTE SUL REDDITO E SUL PATRIMONIO ED A PREVENIRE LE EVASIONI FISCALI. La Repubblica italiana e la Repubblica Popolare di Bulgaria, desiderose di sviluppare e facilitare le reciproche relazioni economiche, hanno convenuto di concludere una Convenzione intesa ad evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio ed a prevenire le evasioni fiscali: Soggetti e residenti 1. La presente Convenzione si applica alle persone che sono residenti di uno o di entrambi gli Stati contraenti. 2. Ai sensi della presente Convenzione, l'espressione "residente di uno Stato contraente" designa: a) per quanto riguarda la Repubblica Italiana, qualsiasi persona che, in virtù della legislazione italiana, è assoggettata ad imposte in Italia a motivo del suo domicilio, della sua residenza, della sede della sua direzione o di agni altro criterio di natura analoga. b) per quanto riguarda la Repubblica Popolare di Bulgaria, qualsiasi persona fisica che possiede, la nazionalità bulgara nonché qualsiasi persona giuridica che ha la propria sede in Bulgaria o che è ivi registrata; 3. Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 2, una persona fisica è residente di entrambi gli Stati contraenti, la sua situazione è determinata nel seguente metodo: a) detta persona è considerata residente dello Stato nel quale le sue relazioni personali ed economiche sono più strette (centro degli interessi vitali); b) se non si può determinare lo Stato nel quale detta persona ha il centro dei suoi interessi vitali, le autorità competenti degli Stati contraenti risolvono la questione di comune accordo. 4. Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 2, una persona diversa da una persona fisica è residente di entrambi gli Stati contraenti, essa è considerata residente dello Stato in cui si trova la sede della sua direzione effettiva.
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urn:nir:stato:legge:1990-11-29;389#art-c-1

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