Convenzione
Art. 2
Imposte considerate
In vigore dal 22 dic 1990
Imposte considerate
1. La presente Convenzione si applica alle imposte sul reddito o sul patrimonio prelevate per conto di uno Stato contraente, delle sue suddivisioni politiche o amministrative o dei suoi enti locali, qualunque sia il sistema di prelevamento.
2. Sono considerate imposte sul reddito e sul patrimonio le imposte prelevate sul reddito complessivo, sul patrimonio complessivo o su elementi del reddito o del patrimonio, comprese le imposte sugli utili derivanti dall'alienazione dei beni mobili o immobili, le imposte sull'ammontare complessivo dei salari corrisposti dalle imprese, nonché le imposte su plusvalori.
3. Le imposte attuali alle quali si applica la Convenzione sono, in particolare:
a) per quanto concerne la Repubblica Italiana:
l'imposta sul reddito delle persone fisiche;
l'imposta sul reddito delle persone giuridiche;
l'imposta locale sui redditi ancorchè riscosse mediante ritenuta alla fonte (qui di seguito indicate quali "imposta italiana").
b) per quanto concerne la Repubblica Popolare di Bulgaria:
l'imposta sul reddito totale;
l'imposta sui celibi, sui vedovi, i divorziati e le coppie senza figli;
l'imposta sugli utili;
l'imposta sui fabbricati;
(qui di seguito indicate quali "imposta bulgara").
4. La Convenzione si applica anche alle imposte di natura identica o analoga che verranno istituite dopo la data della firma della Convenzione e che si aggiungeranno alle imposte attuali o le sostituiranno. Le autorità competenti degli Stati contraenti si comunicheranno le modifiche importanti apportate alle rispettive legislazioni fiscali.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1990-11-29;389#art-c-2