Convenzione

Art. 3

Definizioni generali

In vigore dal 22 dic 1990
Definizioni generali 1. Ai fini della presente Convenzione, a meno che il contesto non richiede una diversa interpretazione: a) il termine "Italia" designa la Repubblica Italiana e comprende le zone al di là del mare territoriale dell'Italia le quali, conformemente al diritto internazionale consuetudinario e alle leggi italiane concernenti l'esplorazione e lo sfruttamento delle risorse naturali, possono essere considerate come zone nelle quali i diritti sovrani italiani relativi a tali zone, al fondo marino e al suo sottosuolo, nonché alle loro risorse naturali possono essere esercitati; b) il termine "Bulgaria" designa la Repubblica Popolare di Bulgaria e, quando è utilizzato in senso geografico, designa il territorio sul quale la Bulgaria esercita i suoi diritti sovrani, nonché la piattaforma continentale e la zona economica esclusiva sulle quali la Bulgaria esercita i suoi diritti sovrani conformemente al diritto internazionale; c) le espressioni "uno Stato contraente" e "l'altro Stato contraente" designano, secondo il contesto, la Repubblica italiana o la Repubblica Popolare di Bulgaria; d) il termine "persona" comprende le persone fisiche, le persone giuridiche - ivi comprese le società - ed ogni altra associazione di persone; e) il termine "società" designa qualsiasi persona giuridica ai fini dell'imposizione; f) le espressioni "impresa di uno Stato contraente" e "impresa dell'altro Stato contraente" designano rispettivamente un'impresa esercitata da un residente di uno Stato contraente a un'impresa esercitata da un residente dell'altro Stato contraente; g) l'espressione "traffico internazionale" designa qualsiasi attività di trasporto effettuato per mezzo di una nave, di un aeromobile o di un veicolo stradale da parte di un'impresa la cui sede di direzione effettiva è situata in uno Stato contraente, ad eccezione del caso in cui la nave, l'aeromobile e il veicolo stradale sia utilizzato esclusivamente tra località situate nell'altro Stato contraente; h) l'espressione "autorità competente" designa: il Italia: il Ministero delle Finanze. in Bulgaria: il Ministero delle Finanze. 2. Per l'applicazione della Convenzione da parte di uno Stato contraente, le espressioni non diversamente definite hanno il significato che ad esse è attribuito dalla legislazione di detto Stato relativa alle imposte alle quali si applica la Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1990-11-29;389#art-c-3

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo