Convenzione

Art. 7

Trasporto internazionale

In vigore dal 22 dic 1990
Trasporto internazionale 1. Gli utili derivanti dall'esercizio, in traffico internazionale, di navi, di aeromobili e di veicoli stradali sono imponibili soltanto nello Stato contraente in cui è situata la sede della direzione effettiva dell'impresa. 2. Se la sede della direzione effettiva di un'impresa di navigazione marittima è situata a bordo di una nave, detta sede si consedera situata nello Stato contraente in cui si trova il porto di immatricolazione della nave, oppure, in mancanza di un porto di immatricolazione, nello Stato contraente di cui è residente l'esercente la nave. 3. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano parimenti agl utili derivanti dalla partecipazione ad un fondo comune (pool), a un esercizio in comune o ad un organismo internazionale di esercizio.
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urn:nir:stato:legge:1990-11-29;389#art-c-7

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