Convenzione

Art. 26

Agenti diplomatici e funzionari consolari

In vigore dal 22 dic 1990
Agenti diplomatici e funzionari consolari Le disposizioni della presente convenzione non pregiudicano i previlegi fiscali di cui beneficiano i membri di una missione diplomatica o di un ufficio consolare in virtù delle regole generali del diritto internazionale o di accordi particolari.
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urn:nir:stato:legge:1990-11-29;389#art-c-26

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