Convenzione
Art. 28
Entrata in vigore
In vigore dal 22 dic 1990
Entrata in vigore
La presente Convenzione sarà ratificata e gli strumenti di ratifica saranno scambiati a Roma non appena possibile.
La presente convenzione entrerà in vigore alla data dello scambio degli strumenti di ratifica e le sue disposizioni si applicheranno:
a) alle imposte prelevate alla fonte sui redditi attribuiti o messi in pagamento a decorrere dal 1o gennaio dell'anno successivo a quello di entrata in vigore della Convenzione;
b) alle altre imposte sui redditi e sul patrimonio dei periodi d'imposta che iniziano a decorrere dal 1o gennaio dell'anno successivo a quello di entrata in vigore della Convenzione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1990-11-29;389#art-c-28