Art. 17

LEGGE 20 ottobre 1990, n. 302

In vigore dal 26 ott 1990
Abrogazione. 1. L' della legge 13 agosto 1980, n. 466, come sostituito dall' della legge 4 dicembre 1981, n. 720, è abrogato. Nota all': - Il testo dell' della legge n. 466/1980, come sostituito dall' della legge n. 720/1981 (citata alla nota all', n.d.r.) così recitava: ". - Ai cittadini italiani, ai cittadini stranieri e agli apolidi che, per effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza di azioni terroristiche, subiscano una invalidità permanente non inferiore all'80 per cento della capacità lavorativa o che comunque comporti la cessazione dell'attività lavorativa è concessa una elargizione nella misura di lire 100 milioni. La stessa elargizione è concessa alle famiglie dei cittadini italiani, dei cittadini stranieri e degli apolidi che perdano la vita per effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza di azioni terroristiche".
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