Art. 15
LEGGE 20 ottobre 1990, n. 302
In vigore dal 11 dic 1998
Esenzione dai ticket sanitari
1. I cittadini italiani che abbiano subito ferite o lesioni in conseguenza degli atti di cui all' sono esenti dal pagamento di ticket per ogni tipo di prestazione sanitaria
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2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della sanità stabilisce con proprio decreto, da emanarsi di concerto con il Ministro dell'interno, le modalità di attuazione dell'esenzione di cui al comma 1.
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