Art. 18
LEGGE 20 ottobre 1990, n. 302
In vigore dal 26 ott 1990
Copertura finanziaria
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari, per gli anni 1990, 1991 e 1992, rispettivamente, a lire 121,85 miliardi, lire 109,75 miliardi e lire 50,5 miliardi, si fa fronte:
a) per l'anno 1990, quanto a lire 10 miliardi mediante utilizzo dello specifico accantonamento "Indennizzi per le vittime del terrorismo"; quanto a lire 32 miliardi mediante parziale utilizzo dell'accantonamento "Ripiano debiti settore editoria (rate ammortamento mutui)"; quanto a lire 50 miliardi, mediante utilizzo dell'accantonamento "Finanziamento del XIII censimento generale della popolazione e delle abitazioni 1991 e del VII censimento generale dell'industria, del commercio, dei servizi e dell'artigianato 199l"; quanto a lire 20 miliardi mediante parziale utilizzo dell'accantonamento "Riforma della legge sulle servitù militari"; quanto a lire 9,85 miliardi mediante parziale utilizzo dell'accantonamento "Nuove norme per la protezione di coloro che collaborano con la giustizia", iscritti, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1990;
b) per gli anni 1991 e 1992, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1990, all'uopo utilizzando, quanto a lire 10 miliardi per ciascuno degli anni 1991 e 1992, lo specifico accantonamento "Indennizzi per le vittime del terrorismo" nonchè, quanto a lire 99,75 miliardi per il 1991 e lire 40,5 miliardi per il 1992, l'accantonamento "Finanziamento del XIII censimento generale della popolazione e delle abitazioni 1991 e del VII censimento generale dell'industria, del commercio, dei servizi e dell'artigianato 199l", iscritti, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1990.
2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Storico versioni
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