Art. 11
LEGGE 20 ottobre 1990, n. 302
In vigore dal 1 gen 2001
Involontario concorso nell'evento e uso legittimo delle armi
1. Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dalla presente legge, è irrilevante l'eventuale involontario concorso
, anche di natura colposa,
della vittima o del soggetto leso al verificarsi dell'evento, nonchè l'uso legittimo delle armi.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1990-10-20;302#art-11