Art. 11

LEGGE 20 ottobre 1990, n. 302

In vigore dal 1 gen 2001
Involontario concorso nell'evento e uso legittimo delle armi 1. Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dalla presente legge, è irrilevante l'eventuale involontario concorso , anche di natura colposa, della vittima o del soggetto leso al verificarsi dell'evento, nonchè l'uso legittimo delle armi.
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